Un comproprietario può accedere a tutte le aree comuni del proprio edificio?
La domanda se l’è posta un comproprietario, residente al piano terra di un edificio, che ha chiesto al Syndic di consegnargli il badge e il codice di accesso alla scala principale.
Di fronte al rifiuto, ha citato in tribunale la comproprietà.
I giudici del merito hanno respinto la richiesta in quanto il comproprietario non contribuisce alle spese della scala principale e non ha alcun interesse oggettivo ad utilizzarla poiché accede al suo appartamento attraverso una porta che dà sulla scala posta sul retro.
E’ stata quindi adita la Corte di Cassazione.
In che misura il signor N può rivendicare questo diritto di accesso, si é chiesta la Suprema Corte?
Il principio che si applica in questo caso è quello della libertà di accesso dei comproprietari alle parti comuni e deriva dalla legge del 10 luglio 1965 che stabilisce lo status di comproprietà degli immobili costruiti.
Un'eccezione a questo principio riguarda le aree comuni “speciali” o cosiddette “ad uso esclusivo”. La normativa sulla comproprietà, infatti, può prevedere che alcune aree comuni siano destinate all'uso o all'utilità esclusiva di un lotto di comproprietà. In pratica tale uso esclusivo riguarda alcune aree comuni contigue al lotto (ad esempio: balcone, terrazzo, giardino, cortili, soffitta, corridoio).
La sentenza della Cassazione ha ribaltato quella della Corte d'Appello e rinviato la causa perché si verifichi se la normativa sulla comproprietà designa o meno la parte di edificio interessata come parte comune speciale.