Croce e delizia nei condomìni, gli animali da affezione sono spesso oggetto di polemiche.
La domanda che li riguarda è spesso la stessa: può il proprietario dell’alloggio, quando intende affittarlo, impedirne la presenza vietando all’affittuario di possedere cani o gatti?
Come sempre la risposta si differenzia a seconda dei casi.
In linea di massima, se si affitta un alloggio perché divenga residenza principale del locatario, nessun divieto può essere imposto. Né sulla presenza, né sul numero: l’affittuario, se elegge l’alloggio quale propria residenza, può detenere gli animali da affezione che ritiene. Deve peraltro assicurare un comportamento tranquillo e che non sia fastidioso per quanti vivono nelle aree circostanti.
Fa eccezione alla regola il possesso di cani di prima categoria la cui detenzione può essere vietata, ma solo se lo si è previsto nel contratto di affitto.
Quali sono i cani di prima categoria?
Sono i cani da attacco quali Terrier (Pitbull e Amstaff), Mastiff (Boerbull) e Tosa o assimilabili dei quali il proprietario non è in grado di rintracciarne le origini con un documento.
Quando invece si affitta un alloggio con finalità turistica o in ogni caso non come residenza principale non esiste una regola specifica e il proprietario è libero di vietare o meno la presenza di animali nel proprio alloggio, vuoto o ammobiliato che sia, dato in locazione.