La pausa invernale è il periodo durante il quale vengono sospese le procedure di sfratto dell'inquilino da parte del proprietario.
È fissata dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2025. Tuttavia, in alcune situazioni la pausa invernale non si applica:
- Persone che beneficiano di un ricollocamento corrispondente ai loro bisogni familiari;
- Residenti in alloggi ubicati in un edificio interessato da un provvedimento di sicurezza;
- Occupanti abusivi di un'abitazione, sia essa primaria o secondaria;
- Abusivi che occupano un garage o un terreno. In questo caso, il giudice che ordina l'espulsione può decidere di eliminare la pausa invernale o di ridurne la durata;
- I coniugi la cui espulsione dalla casa coniugale è stata disposta dal giudice della famiglia nell'ambito della decisione di non conciliazione nel procedimento di divorzio;
- Coniugi, partner PACS o partner violenti nei confronti del/della convivente o di un figlio la cui espulsione dalla casa familiare è stato disposto dal giudice di un’ordinanza di protezione.
Al termine della tregua, cioè dopo il 31 marzo 2025, se il problema non è stato risolto, la procedura di sfratto dall'affitto potrà riprendere ed essere eseguita da un ufficiale giudiziario.
Da notare
È la legge Alur del marzo 2014 a fissare le date della pausa invernale: dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno successivo. In determinate circostanze, e in particolare durante una crisi sanitaria, il governo può decidere di prolungare questo periodo o adottare misure eccezionali dopo la tregua.
Il principio della pausa invernale è stato esteso ai tagli di gas ed energia elettrica, ormai vietati in questo periodo.